Così possono guidare i disabili
I mutilati ed i minorati fisici, secondo il Codice della Strada (art. 116), possono conseguire la patente di guida se in possesso di protesi adeguate o se utilizzano un mezzo fornito di speciali adattamenti. In quest’ultimo caso, i dispositivi devono essere verificati al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione Generale MCTC - oggi Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi informativi e statistici - sulla base di una dichiarazione del costruttore che attesti la conformità ad un tipo approvato. Le procedure e le norme tecniche per l’approvazione dei dispositivi di adattamento sono contenute nel decreto dirigenziale del 15 dicembre scorso.
CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI
Dal punto di vista tecnico i meccanismi che realizzano i dispositivi di adattamento possono così classificarsi:
a) invasivi;
b) non invasivi.
Per invasivi si intendono quei meccanismi che modificano in maniera più o meno rilevante i sistemi di serie del veicolo (ad esempio, centralina idraulica del servosterzo, impianto di frenatura, ecc.).
Per non invasivi si intendono tutti i meccanismi che lasciano inalterati i sistemi di serie del veicolo, integrando il sistema stesso nei suoi elementi (ad esempio, leva di frenatura a lungo braccio, acceleratore, frizione automatica, ecc...).
Riguardo, invece al grado di rischio connesso alla modifica dei dispositivi, gli stessi possono così articolarsi, a seconda che i meccanismi interessino, nell’ordine:
1) freno, sterzo;
2) acceleratore, frizione, dispositivi di controllo (indicatori di direzione, proiettori ecc.);
3) leva del cambio, freno di stazionamento/soccorso, retrovisori, sedili di guida, altri dispositivi.
Poiché non è ammissibile, per motivi di sicurezza, che i comandi fondamentali (freno, acceleratore, frizione) siano duplicabili, i comandi vicariati, a pedale, devono essere sfilabili (salvo il pedale del freno) o coperti. Il pedale originale del freno va mantenuto integro.
- DECRETO DIRIGENZIALE del 15 dicembre 2009
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Come targare le ambulanze
Definire in maniera sistematica le modalità di immatricolazione delle autoambulanze, chiarendo i soggetti che possono figurare come proprietari dei mezzi di soccorso e gli utilizzi che di questi autoveicoli sono consentiti. Va in questa direzione il decreto ministeriale n. 137 del 1° settembre 2009 con cui il dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del ministero delle infrastrutture tenta di mettere ordine nella normativa di riferimento. Secondo il decreto appena citato, i soggetti autorizzati ad immatricolare un’autoambulanza o un autoveicolo per il trasporto di organi o plasma sono quattro:
1. le strutture sanitarie pubbliche e private;
2. le imprese che svolgono attività commerciali o industriali;
3. le organizzazioni di volontariato e le ONLUS;
4. le scuole, gli uffici pubblici, le associazioni sportive
In base all’utilizzo del mezzo di soccorso, ci sono poi tre tipologie di immatricolazione:
• In uso proprio se l’utilizzo del mezzo è gratuito e serve a tutelare il diritto alla salute ed alla integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l’attività istituzionale dell’ente.
• Noleggio con conducente se l’attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, cioè dietro corrispettivo da parte dei trasportati.
• Locazione senza conducente - gli intestatari di autoambulanze e di autoveicoli adibiti al trasporto di organi e di plasma, immatricolati in uso proprio, possono utilizzare la formula della locazione senza conducente per la temporanea sostituzione dei veicoli in caso di guasto meccanico, furto o incendio. In questo caso, il mezzo di soccorso può essere utilizzato esclusivamente per lo stesso uso cui è adibito il veicolo temporaneamente sostituito.
Il decreto n.137 specifica quindi quali sono i documenti da trasmettere per la richiesta di immatricolazione e fornisce i facsimili della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e della certificazione.
- CIRCOLARE Prot. n. 109636
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